Accanto a Cipro, Malta è il secondo indirizzo UE con un classico regime Non-Dom di impronta britannica, e per i trader in un punto è ancora più favorevole: per il "Non-Dom" residente a Malta ma non ivi domiciliato vale, per i redditi esteri, la remittance basis. Il caso particolare decisivo è che le plusvalenze estere (foreign capital gains) restano esenti da imposta anche quando vengono trasferite a Malta, diversamente dalla maggior parte degli altri sistemi di remittance, che tassano gli utili rimessi. Malta è uno Stato membro dell'UE, usa l'euro, ha l'inglese come lingua ufficiale e un ordinamento giuridico ispirato alla common law britannica.
Importante per l'inquadramento: il sistema maltese è un sistema di remittance, non un sistema a imposta zero. I redditi esteri (dividendi, interessi, reddito da lavoro dipendente) sono tassati non appena vengono trasferiti a Malta; i redditi maltesi e le plusvalenze maltesi sono comunque tassati in via ordinaria. L'esenzione dipende quindi da ciò che va esattamente classificato come plusvalenza, come reddito e come fonte maltese: è proprio qui che stanno le sottigliezze.
⚠️ Non costituisce consulenza fiscale. Questo capitolo è un orientamento oggettivo e non sostituisce una consulenza individuale. Le valutazioni fiscali dipendono dal caso specifico (strumenti, intensità dell'attività di trading, comportamento in materia di remittance, legami residui con Germania, Austria e Svizzera). Prima di un trasferimento rivolgiti sempre a un consulente specializzato sia in materia maltese sia del paese di origine.