🌍 Gli EAU sono un paese terzo. Tutte le agevolazioni UE della tassazione in uscita (la precedente dilazione a tempo indeterminato senza interessi per i trasferimenti nell'UE/SEE, il regime austriaco della mancata iscrizione a ruolo) non si applicano. Per la Germania si aggiunge che dal 2022 non esiste più alcuna CDI.
🇩🇪 Germania
CDI Germania–EAU: nessuna convenzione in vigore. La Germania ha lasciato scadere il 31 dicembre 2021 la convenzione esistente e non l'ha prorogata; dal 1° gennaio 2022 non esiste più una CDI Germania–EAU. Manca così qualsiasi tutela convenzionale dalla doppia imposizione e la Germania applica senza attenuazioni il proprio diritto interno (compresi il § 2 e il § 6 AStG). Continua invece a sussistere uno scambio di informazioni tramite il CRS.
§ 6 AStG (tassazione in uscita): al trasferimento si ipotizza una cessione fittizia se si detiene una partecipazione a partire dall'1 % in una società di capitali (§ 17 EStG); dal 2025 una norma modellata sul § 6 AStG, il § 19 InvStG, riguarda inoltre le quote di fondi d'investimento/ETF (a partire dall'1 % di quota oppure con costi di acquisto superiori a 500.000 € per fondo). Per il tipico trader con portafoglio frazionato al di sotto di queste soglie il § 6 non si applica. Importante per la situazione giuridica attuale: la precedente dilazione senza interessi a tempo indeterminato (vecchio § 6 AStG) è stata abolita nel 2022 per tutti i trasferimenti: oggi vale in egual misura per i trasferimenti verso paesi UE e verso paesi terzi che l'imposta viene accertata al momento del trasferimento; su richiesta può essere pagata in sette rate annuali di pari importo (§ 6 Abs. 4 AStG, di regola dietro prestazione di una garanzia). Una dilazione senza interessi fino all'effettiva vendita non esiste più per nessuno, indipendentemente dal paese di destinazione.
§ 2 AStG (assoggettamento a imposta limitato esteso): qui gli EAU sono un caso da manuale. Con un'aliquota dell'imposta sul reddito dello 0 % sono senza dubbio un paese a bassa fiscalità ai sensi del § 2 AStG. La norma può assoggettare a imposta determinati redditi tedeschi fino a 10 anni dopo il trasferimento; presupposti sono la cittadinanza tedesca negli ultimi dieci anni prima del trasferimento, il trasferimento in un territorio a bassa fiscalità e la persistenza di interessi economici rilevanti in Germania. Poiché qui non si applica inoltre alcuna CDI che limiterebbe la pretesa tedesca, la verifica nei 10 anni successivi va presa particolarmente sul serio nel caso degli EAU. Chi si trasferisce senza persistenti interessi rilevanti in Germania (impresa, partecipazione, redditi di fonte tedesca rilevanti) spesso non viene comunque colpito, ma la verifica è reale, non solo teorica.
🇦🇹 Austria
CDI Austria–EAU: in vigore (convenzione originaria del 2003, rivista tramite protocollo; la nuova versione tende a passare dal metodo dell'esenzione al metodo del credito d'imposta, il che attenua il precedente vantaggio dei "redditi non tassati in alcuno Stato": l'applicazione concreta va verificata caso per caso). La tassazione in uscita austriaca ai sensi del § 27 Abs. 6 EStG sul patrimonio finanziario conosce il regime della mancata iscrizione a ruolo solo per i trasferimenti all'interno dell'UE/SEE. Nel caso del paese terzo EAU esso non si applica: l'imposta in uscita viene accertata ed è esigibile immediatamente al momento del trasferimento (nessuna dilazione come in un trasferimento nell'UE).
🇨🇭 Svizzera
CDI Svizzera–EAU: in vigore (firmata nel 2011, applicabile dal 2012/2013). La Svizzera non conosce però alcuna tassazione generale in uscita sulle plusvalenze private da titoli: le plusvalenze private sono comunque esenti da imposta. Per il tipico trader privato il trasferimento dalla Svizzera agli EAU è fiscalmente in gran parte neutro (casi particolari: commercio professionale di titoli, utili da immobili). A differenza della Germania, qui esiste una CDI funzionante che protegge i redditi correnti dalla doppia imposizione.